Trascrizione contratto preliminare, la responsabilità del notaio.

Nel caso di stipula di un contratto preliminare di compravendita, è obbligo del notaio comunicare al cliente che la trascrizione perde efficacia dopo tre anni. Una questione di cruciale importanza nei casi in cui la firma del contratto definitivo sia spostata molto avanti nel tempo. A deciderlo la Corte di Cassazione in una recente sentenza.La trascrizione del contratto di compravendita è un atto facoltativo che serve a garantire l'acquirente da eventuali frodi del venditore, qualora questi venda lo stesso immobile ad altre persone. Inoltre serve a difenderlo nel caso in cui dopo la firma del compromesso eventuali terzi avanzino pretese sull'immobile o possano dar via a sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche. La trascrizione deve avvenire davanti a un notaio, che generalmente è lo stesso che si occupa anche della registrazione dello stesso.Secondo la sentenza della Cassazione n. 12482 del 18 maggio dovere del notaio è comunicare al cliente che, come previsto dalla legge, la trascrizione del compromesso ha una validità temporale di soli tre anni, passati i quali l'immobile torna in balia di possibili azioni messe in atto dal venditore o da terzi. Un dovere che si inquadra all'interno di quello che è conosciuto come "dovere di consiglio" gravante sul notaio, che obbliga quest'ultimo di illustrare al cliente le questioni tecniche di cui il cliente non si rende conto o non può rendersi conto.
TRATTO DA IDEALISTA.IT

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