Agevolazioni per acquisto case “green”

Le agevolazioni per l’acquisto della casa in classe A e quelle “under 36” possono essere richieste insieme? Un quesito sul quale ha fatto chiarezza l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/2024. Prima di scoprire però quanto è stato precisato, ricordiamo che la legge di Bilancio 2023 aveva previsto, per le persone fisiche che avessero comprato nell’anno 2023 immobili residenziali di classe energetica A o B, una detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata. Un beneficio che non è stato prorogato per il 2024. Non si può parlare di vera e propria proroga neppure per le agevolazioni prima casa under 36.

Ma vediamo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/2024 in merito alla possibilità di richiedere insieme le agevolazioni per l’acquisto della casa in classe A e quelle “under 36”. Lo spunto è una domanda arrivata a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Un contribuente ha domandato: “Avendo acquistato nel 2023 da un costruttore l’abitazione principale in classe energetica ‘A’, e con l’agevolazione ‘Under 36’, nel modello 730/2024 posso portare in detrazione al 50% l’Iva pagata per acquisto case green (da indicare al rigo E59) e contemporaneamente chiedere il credito d’imposta della stessa Iva pagata, poiché in possesso dell’agevolazione ‘Under 36’ (da indicare al rigo G8 punto 2)?”.

Nel rispondere al quesito, il Fisco ha sottolineato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/2024, il contribuente che ha acquistato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 un’unità immobiliare a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, non può richiedere la detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore se ha usufruito per lo stesso immobile dei benefici fiscali “prima casa under 36”, previsti dall’articolo 64, comma 7, del decreto legge n. 73/2021. Quest’ultima norma, infatti, prevede già un ristoro integrale dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto (sotto forma di credito d’imposta), grazie al quale l’imposta dovuta si azzera.

Nel dettaglio, nella circolare n. 12/2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il beneficio fiscale, consistente nella detrazione Irpef, pari al 50 per cento dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui all’articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021. Questo perché in tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

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