Cancellazione ipoteca sulla casa, a chi spetta
Quando si effettua una compravendita e si scopre un’ipoteca sulla casa, a chi spetta la cancellazione? Al venditore, all’acquirente o al creditore? Andiamo a scoprirlo. La cancellazione automatica dell’ipoteca, con l’estinzione immediata al versamento dell’ultima rata del prestito, è prevista solo nel caso di mutuo bancario. Con gli altri creditori, sia che si tratti di soggetti privati che pubblici, è necessaria una comunicazione e una esplicita richiesta inoltrata all’Ufficio dei Registri Immobiliari. Solo il creditore può cancellare l’ipoteca che egli stesso ha iscritto per salvaguardare il proprio diritto e se il debito è stato estinto la cancellazione è dovuta. Eventualmente, il creditore potrà chiedere il rimborso delle spese amministrative necessarie all’adempimento. Se il creditore non provvede spontaneamente alla cancellazione, il debitore può presentare un ricorso d’urgenza in tribunale chiedendo al giudice che, dopo aver valutato l’effettivo pagamento, ordini al conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell’ipoteca. L’ipoteca si cancella, in ogni caso, automaticamente dopo 20 anni dalla sua iscrizione, senza bisogno di alcuna attività né da parte del creditore che del debitore. In fase di compravendita, il notaio che prima del rogito non avvisa il debitore della presenza di un’ipoteca sulla casa è responsabile personalmente e tenuto al risarcimento del danno. Il notaio si esonera da ogni rischio dichiarando nell’atto che il debitore è consapevole della presenza del vincolo e che l’ipoteca è in corso di cancellazione.
Articolo visto su Idealista.it
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