Occupazione abusiva immobile, non è reato se inevitabile e necessaria.

Il codice penale punisce chi occupa abusivamente un immobile. Fatta eccezione per alcuni casi, ossia se l’abusivo si trova in condizioni di necessità e di pericolo. A stabilirlo la sentenza n. 301/17 del 23 gennaio 2017 del Tribunale di Genova.Se una persona occupa abusivamente un immobile e si trova “in stato di necessità” scatta l’assoluzione. Il proprietario ha sempre il diritto di rientrare nel possesso dell’immobile, ma per farlo dovrà accontentarsi della sola procedura civile senza poter sporgere denuncia alle autorità.Secondo quanto stabilito dal codice penale, non può essere punito per il reato commesso chi agisce in “stato di necessità”, ossia perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Si tratta di una norma applicabile anche nel caso di occupazione della casa altrui che, di norma, è un reato. Con “stato di necessità” non ci si riferisce all’assenza di un domicilio e all’assenza di un reddito per procurarselo. Si tratta di qualcosa di improvviso, urgente e transitorio.La sentenza del Tribunale di Genova evidenzia che nel concetto di “danno grave alla persona”, che può far scattare lo “stato di necessità”, rientra anche la situazione di emergenza abitativa. Resta però da dimostrare l’assoluta necessità dell’occupazione abusiva e l’inevitabilità del pericolo che, in caso contrario, deriverebbe per l’occupante e l’urgenza di porre rimedio al suddetto pericolo. Solo in tal caso, infatti, è giustificabile la compressione del diritto dei terzi proprietari.Ne consegue che la semplice occupazione abusiva dell’immobile rimane un reato e il proprietario può difendersi sia con i rimedi civili, sia con la querela, aprendo il procedimento penale. Se però l’occupazione abusiva è avvenuta per evitare un danno grave alla persona tale condotta può essere scriminata.

FONTE IDEALISTA.IT

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